mercoledì 9 ottobre 2024

 










Il genocidio è un crimine secondo il diritto internazionale, contrario allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile.


Esiste una Convenzione internazionale sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, comunemente nota come Convenzione sul genocidio. 


Esiste pertanto il documento ufficiale che delinea la definizione di genocidio e gli obblighi degli stati firmatari di prevenire e punire questo crimine. È stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è in vigore dal 12 gennaio 1951.


Il documento ufficiale è disponibile sul sito web delle Nazioni Unite. Ecco un link al testo della convenzione:

[Convenzione sul genocidio - Nazioni Unite](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide)


La Convenzione sul genocidio in sé non istituisce un tribunale o un team specifico per perseguire il genocidio. Tuttavia, richiede agli stati firmatari di emanare una legislazione per dare effetto alla Convenzione e per prevenire e punire il crimine di genocidio.

In pratica, sono stati istituiti vari meccanismi legali internazionali per perseguire il genocidio e i crimini correlati, tra cui:

1. Corte penale internazionale (CPI)

Essa ha la giurisdizione di perseguire gli individui per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo Statuto di Roma, che ha istituito la CPI, è entrato in vigore nel 2002.

2. Tribunali ad hoc - Sono stati istituiti tribunali internazionali specifici per situazioni particolari, come:

- Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY).

- Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR).

Questi tribunali sono stati creati per occuparsi di casi specifici di genocidio e per accertare la colpevolezza dei responsabili. L'azione penale per genocidio è condotta attraverso vari sistemi legali nazionali e internazionali.

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La Convenzione sul genocidio stabilisce criteri specifici per ciò che costituisce un genocidio. Secondo l'articolo II della Convenzione, il genocidio si riferisce ad atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Gli atti che possono essere qualificati come genocidio includono:

1. Uccidere membri del gruppo.

2. Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo. 3. Infliggere deliberatamente condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica del gruppo.

4. Imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo.

5. Trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo. 


Per qualificare un massacro come genocidio, è necessario dimostrare che:

- C'è l'intento di distruggere un gruppo specifico.

- Gli atti commessi rientrano nelle categorie sopra delineate.

Questo intento è un elemento cruciale che differenzia il genocidio da altre forme di violenza di massa o atrocità.

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