Le ragioni esterne, ovvero quelle di
semplice opportunità politica, che portano al NO, come ad esempio quella di
cacciare Renzi, non mancano. Ma a me non bastano.
Io sono della vecchia scuola e sto al
gioco: voglio rispondere consapevolmente al quesito.
In attesa di conoscerlo tecnicamente
il mio contributo di partecipazione sarà quello di leggere la proposta di
REVISIONE COSTITUZIONALE confrontandola con la Costituzione vigente. Ciò mi è
possibile grazie al vademecum di Gustavo Zagrebelski (con Francesco Pallante:
“LORO DIRANNO, NOI DICIAMO, Laterza, giugno 2016).
Gli appunti che seguono sono le tappe
di questa lettura ragionata.
***** *****
La Proposta di revisione costituzionale, secondo il procedimento previsto
dall’art. 138 della Costituzione vigente, ha un titolo lungo per cui è
opportuno semplificare chiamandola “ddl
Renzi Boschi”. Ciò è anche formalmente corretto in quanto proposta su
iniziativa del Governo e del Ministro per le Riforme Costituzionali e i
rapporti col parlamento (senza portafoglio).
Cosa prevede il procedimento
Le due camere deliberano, come per
ogni altra legge, a maggioranza semplice. Segue quindi una seconda
deliberazione che, qualora si concluda con una approvazione a maggioranza di
Due Terzi passa alla promulgazione, mentre in caso contrario si deve aspettare
di vedere se nei tre mesi successivi viene chiesto un referendum OPPOSITIVO da
parte di almeno un quinto dei membri di ciascuna camera o da almeno cinque
Regioni. In assenza di tale richiesta si passa alla promulgazione. In presenza
di tale richiesta invece, la legge viene promulgata, ma rimane in Gazzetta
Ufficiale senza entrare in vigore fino all’esito del Referendum senza quorum.
Nel caso attuale, non essendo stata
raggiunta in Parlamento la maggioranza dei Due Terzi, stiamo aspettando il
risultato referendario.
(Considerazione):
Si può notare che in questo impianto
dell’art. 138 si concepisce il referendum come strumento nelle mani di una
opposizione, a tutela dell’espressione politica di chi NON vuole le modifiche
alla Costituzione. Quando è stato
scritto quindi era una clausola difensiva, contro colpi di mano di una maggioranza
parlamentare. Ma poi questo strumento è stato trasformato in conseguenza della legge elettorale del 1993 che ha
stabilito il passaggio da proporzionale al maggioritario. Nel regime maggioritario
si produce per definizione una maggioranza parlamentare assoluta rendendo in
tal modo non più necessaria la ricerca di intese con le minoranze del
parlamento E ciò è quanto avvenuto.
Ciò trasforma di fatto il referendum
in uno strumento CONFERMATIVO, cioè di tipo plebiscitario.
E’ una sfumatura formale, ma sono
curioso di vedere se si chiederà agli elettori se sono favorevoli o contrari
alla sola entrata in vigore, o se
verrà usata una formulazione che alluda in qualche modo ad una espressione di
consenso o dissenso sul contenuto della proposta.
In ogni caso nell’ottica plebiscitaria
che caratterizza Il Renzi pensiero mi aspetto il primo caso.
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